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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LAB-ORA

Indice

Art. 1 – DENOMINAZIONE, NATURA, DURATA, SEDE

E’ costituita l’Associazione denominata “LAB ORA – CONSERVIAMO IL FUTURO” (di
seguito anche “Associazione”).
Essendo l’Associazione costituita e organizzata secondo la forma delle Associazioni di
Promozione Sociale ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, laddove essa
venga iscritta nell’apposito Registro unico nazionale del Terzo Settore (c.d. “RUNTS”) di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, sarà possibile e doveroso l’utilizzo dell’acronimo APS di
seguto al nome.

La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione ha sede in Italia all’indirizzo indicato nell’Atto costitutivo o, successivamente, in
quello che verrà prescelto dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa
città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

Art. 2 – SCOPI

L’Associazione ha la finialità di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale riportate nel presente
statuto.

In particolare, sulla base dei principi espressi nell’Atto Costituitivo, l’Associazione intende
promuovere un modello italiano di conservatorismo culturale, sociale, economico, bioetico,
valoriale e in senso lato politico, che prenda spunto, ma non vi si esaurisca, sia dalla tradizione
conservatrice anglosassone che da quella liberal-popolare europea e italiana in particolare,
fondata sui princìpi dell’umanesimo cristiano: la centralità della persona, il carattere innato della
sua dignità, della sua libertà e dei suoi diritti fondamentali, alla cui protezione e promozione è
votata l’organizzazione statale nelle sue diverse specificazioni. 

Corollario, non esaustivo, di tale
impostazione è la tutela del diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, la promozione
della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, la garanzia
del diritto di priorità educativa dei genitori secondo i propri orientamenti filosofici, morali e
religiosi, la tutela della proprietà privata e il giusto limite alla sua funzione sociale, il valore del
lavoro e della libera impresa privata finalizzata al bene comune, il ripudio del nazionalismo ostile,
del turbo-capitalismo privo di etica, dello statalismo dirigista, del laicismo ateistico e del
progressismo relativista. L’Associazione opera affinché lo scenario sociale, culturale e politico
italiano si orienti e proceda con sempre maggior convinzione nella direzione del suddetto
panorama valoriale.
In particolare, l’Associazione per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via
esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura (art. 5, lettera i)
del D.Lgs. 117/2017);

  • beneficenza, sostegno a distanza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di

attività di interesse generale (art. 5, lettera u) del D.Lgs. 117/2017);

  • promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli (art. 5, lettera v) del D.Lgs.

117/2017);

  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5, lettera w) del D.Lgs.

117/2017).

Art. 3 – ATTIVITA’

3.1 Per il perseguimento degli scopi di cui all’Art. 2, l’Associazione si adopera per
l’organizzazione, su tutto il territorio nazionale, delle più opportune occasioni di promozione di
tale impianto valoriale. A titolo di esempi non esaustivi l’Associazione provede ad organizzare,
sia in presenza che in modalità telematica, convegni, congressi, conferenze, presentazione di libri
o scritti, cineforum, dibattiti, confronti, mostre, corsi di formazione e approfondimento, campagne
pubblicitarie e di sensibilizzazione pubblica.
Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà collaborare con analoghe iniziative
regionali, nazionali ed europee e realizzare ogni altra iniziativa compatibile con il presente statuto,
che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento degli scopi sociali.
Per il conseguimento dei propri fini l’Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni,
istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici
e privati, compatibilmente col pieno rispetto dei princìpi fondamentali sanciti nell’Atto
Costitutivo.
Tutte le attività sono svolte dall’Associazione avvalendosi in modo prevalente dell’attività di
volontariato svolta dai propri Associati.
L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura, anche dei propri Associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle
attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori
impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, ove applicabile.
3.2 L’Associazione può svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite,
compatibilmente col pieno rispetto dei princìpi fondamentali sanciti nell’Atto Costitutivo.
L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il
Consiglio Direttivo.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di
interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante
sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,
impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto
legislativo.
3.3 L’Associazione non persegue fini di lucro, non può esercitare attività commerciali, né può
contrarre debiti salva specifica previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Essa ha facoltà di compiere tutte le operazioni finanziarie per il conseguimento degli scopi
statutari, nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge.

Art. 4 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

4.1 Il patrimonio dell’Associaziono è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può essere
costituito da:
– apporto iniziale degli Associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente
destinato a costituire il patrimonio;
– beni mobili e immobili comunque acquisiti dall’Associazione;
– eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
4.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
– quote e contributi degli Associati;
– contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e
private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al
sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito degli scopi istituzionali;
– contributi dell’Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
– eredità, donazioni e legati;
– erogazioni liberali e entrate da raccolte fondi;
– entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da
attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
– ogni altro provento derivante dall’esercizio delle attività sociali e compatibili con le
finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo.
In caso di scioglimento il patrimonio associativo è devoluto ad altro Ente di Terzo Settore secondo
le modalità indicate nel presente Statuto.

Art. 5 – ESERCIZIO

5.1. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
5.2. Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 13 del D.Lgs. 117/2017, ove applicabile, entro
il 31 marzo di ogni anno devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo
di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto, con l’indicazione dei proventi e degli
oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento
economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il
bilancio preventivo, che andranno sottoposti – entro il 30 aprile di ogni anno – all’approvazione
dell’assemblea degli Associati.
In alternativa al bilancio di esercizio, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge, il
Consiglio Direttivo potrà predisporre un rendiconto in forma libera, che andrà sottoposto,
anch’esso entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, all’approvazione dell’assemblea degli
Associati.
5.3 Ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, ove applicabile, entro il
medesimo periodo, laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, deve
essere predisposto il Bilancio Sociale. Nel caso il Consiglio Direttivo necessiti di maggior tempo
e laddove ciò non sia in contrasto con disposizioni di legge per la sua redazione, il Bilancio Sociale
può essere predisposto entro il mese di maggio e sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro
il mese di giugno.
5.4 Oltre alle scritture contabili e ai bilanci di cui ai punti che precedono, nonché al registro dei
volontari di cui al successivo art. 10, l’Associazione dovrà tenere:
a) il libro degli Associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere
trascritti anche i verbali redatti, ove necessario, per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di
controllo se nominato, e di eventuali altri organi sociali.
I libri degli Associati, dei verbali delle adunanze delle Assemblee e dei verbali del Consiglio
Direttivo, devono essere in ogni momento consultabili dagli Associati i quali hanno altresì diritto
di chiederne a loro spese estratti.

Art. 6 – ASSOCIATI

6.1. Possono essere membri dell’Associazione (nel seguito “Associato” o “Associati”):
– Associati singoli: le persone fisiche che siano invitate dal Consiglio Direttivo e dichiarino
di accettare per iscritto i principi fondamentali espressi nell’Atto Costitutivo, lo Statuto e
i regolamenti dell’Associazione;
– Associati enti: le Associazioni, Fondazioni o altri Enti privi di scopo di lucro,
regolarmente costituiti che siano invitati dal Consiglio Direttivo e la cui assemblea
dichiari di accettare i principi espressi nell’Atto Costitutivo, lo Statuto e i regolamenti
dell’Associazione. La maggioranza degli Associati enti sarà costituita da Enti di Terzo
Settore.
6.2. Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo (nello specifico, questi
saranno denominati nel seguito “Associati Fondatori”) o che comunque siano stati ammessi
nell’Associazione dal Consiglio Direttivo nel primo anno dalla sua costituzione e tutti coloro che
successivamente accetteranno per iscritto l’invito loro formulato dal Consiglio Direttivo in quanto
condividano gli scopi dell’Associazione.
6.3. La qualità di Associato si ottiene accettando l’invito del Consiglio Direttivo mediante la
sottosrizione dell’apposito modulo nel quale ci si impegni espressamente a rispettare i principi
contenuti nell’Atto Costitutivo e le regole del presente Statuto, di cui si deve dichiarare la presa
visione.
Il Consiglio Direttivo deciderà se formulare l’invito ad aderire all’Associazione e a chi formularlo
a maggioranza, senza operare discriminazioni di alcuna natura in relazione all’ammissione degli
Associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi.
Il Consiglio Direttivo valuta la compatibilità tra la persona o l’ente da invitare nell’Associazione
e i principi fondamentali e gli scopi dell’Associazione, anche sulla base di appartenenze o attività
di qualsiasi natura già svolte o tuttora in corso da parte del soggetto da invitare.
In caso di enti, il Consiglio Direttivo, prima di formulare loro l’invito, può verificare che gli scopi
degli stessi siano conformi alle finalità dell’Associazione.
L’accettazione è comunicata dall’invitato al Consiglio Direttivo ed è annotata nel libro degli
Associati.
In caso di invito di minorenni, il modulo di accettazione dell’invito dovrà essere controfirmato
dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
6.4 L’Associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale secondo quanto disposto
dal Consiglio Direttivo, che all’inizio di ogni anno finanziario fissa la quota annuale di
associazione, diversificata per Associati persone fisiche e Associati enti; detta quota associativa
non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura
patrimoniale.
Inoltre, l’Associato è tenuto a rispettare i principi espressi nell’Atto Costitutivo, le norme del
presente Statuto, ogni eventuale regolamento interno, le deliberazioni assunte dagli organi
preposti secondo i principi di probità, rispetto, buona fede e onore che si confanno all’alto scopo
cui è preordinata l’Associazione. Nel caso in cui un Associato ponga in essere comportamenti
difformi dai princìpi espressi nell’Atto Costitutivo o contrari alle regole contenute nel presente
Statuto o negli altri atti regolamentari dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, previo esame e
parere non vincolante dei Probiviri sul caso, potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
richiamo, diffida, esclusione dalla Associazione.
6.5. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; tuttavia è
facoltà di ciascun Associato recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma scritta
inviata all’Associazione.
6.6. Tutti gli Associati hanno diritto di voto in Assemblea; tale diritto può essere esercitato solo
nel caso di presenza dell’Associato nell’Assemblea o mediante conferimento di delega a un altro
Associato che sia presente. Ogni Associato ha diritto di esaminare i libri sociali, previa
presentazione di richiesta al Consiglio Direttivo, che dovrà metterli a disposizione entro 40 giorni
dalla richiesta presso la sede dell’Associazione o, se richiesto, via e-mail.
6.7 La collaborazione degli Associati al perseguimento delle finalità associative è gratuita.

Art. 7 – AMICI DELL’ASSOCIAZIONE

7.1. Possono essere Amici dell’Associazione (nel seguito “Amici”):
– Amici singoli: le persone fisiche che ne facciano richiesta, dichiarando di accettare per
iscritto i principi fondamentali espressi nell’Atto Costitutivo, lo Statuto e i regolamenti
dell’Associazione;
– Amici enti: le Associazioni, Fondazioni o altri Enti privi di scopo di lucro, regolarmente
costituiti la cui assemblea dichiari di accettare i principi espressi nell’Atto Costitutivo, lo
Statuto e i regolamenti dell’Associazione.
7.2. La qualità di Amico si ottiene su domanda dell’interessato, previa accettazione scritta dei
principi espressi nell’Atto Costitutivo; in caso di domanda da parte di enti, il Consiglio Direttivo
ha la facoltà di verificare che gli scopi degli stessi siano conformi alle finalità dell’Associazione.
Le persone e gli enti che intendono diventare Amici dell’Associazione devono presentare
domanda scritta mediante la sottoscrizone dell’apposito modulo, nel quale si dichiari di
condividere i principi e le finalità dell’Associazione e ci si impegni a rispettarne i principi.
In caso di domande presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate
dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
7.3 L’Amico è tenuto al versamento della quota associativa annuale secondo quanto disposto dal
Consiglio Direttivo, che all’inizio di ogni anno finanziario fissa la quota annuale per gli Amici,
diversificata per Amici persone fisiche e Amici enti; detta quota non è trasferibile a nessun titolo
e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Inoltre, l’Amico è tenuto
a rispettare i principi espressi nell’Atto Costitutivo, le norme del presente Statuto, ogni eventuale
regolamento interno, le deliberazioni assunte dagli organi preposti secondo i principi di probità,
rispetto, buona fede e onore che si confanno all’alto scopo cui è preordinata l’Associazione. Nel
caso in cui un Amico ponga in essere comportamenti difformi dai princìpi espressi nell’Atto
Costitutivo o contrari alle regole contenute nel presente Statuto o negli altri atti regolamentari
dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, previo esame e parere non vincolante dei Probiviri sul
caso, potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione.
7.4. E’ facoltà di ciascun Amico recedere dall’Associazione mediante comunicazione in forma
scritta anche via e-mail inviata all’Associazione.
7.5. Gli Amici hanno diritto a partecipare agli eventi pubblici organizzati dall’Associazione sia
in presenza che via web o altri canali telematici.
Gli Amici non partecipano all’Assemblea e laddove invitati non hanno diritto di voto in essa; essi
non hanno diritto di esaminare i libri sociali e non possono ricoprire cariche e ruoli all’interno
dell’Associazione.
7.6. La collaborazione degli Amici al perseguimento delle finalità associative è gratuita.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO O DI AMICO

La qualità di Associato o di Amico persona fisica si perde per decesso, dimissione o per
esclusione.
L’esclusione dell’Associato o dell’Amico è deliberata su proposta dei Probiviri con maggioranza
dei due terzi dall’Assemblea, oppure è disposta direttamente dal Consiglio Direttivo ai sensi del
precedemte art. 6, par. 4 per gli Associati, o art. 7, par. 3 per gli Amici.
Se soggetto diverso da persona fisica, la qualifica di Associato o di Amico si perde anche per
scioglimento per qualunque causa o trasformazione in ente lucrativo, recesso o esclusione.

Art. 9 – DIRITTI PATRIMONIALI

L’Associato che per qualsiasi ragione non faccia più parte dell’Associazione non può vantare
diritti di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti dell’Associazione e del suo
patrimonio, né può rivendicare alcun compenso per l’opera prestata a qualsiasi titolo.
Gli Amici non hanno mai nessun diritto patrimoniale nei confronti dell’Associazione.

Art. 10 – VOLONTARI

10.1 L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un
apposito registro ex art. 17, co. 1 del D.Lgs. 117/2017, ove applicabile.
Non si considera volontario l’Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello
svolgimento delle loro funzioni.
10.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite dal regolamento approvato dall’assemblea degli Associati. Sono in ogni caso vietati
rimborsi spese di tipo forfetario.
10.3 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 7 (sette)
consiglieri.
11.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’Atto costitutivo dagli Associati Fondatori, che
ne stabiliscono il numero, e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.
Ai sensi dell’art. 26, co. 4 del D.Lgs. 117/2017, ove applicabile, per tutte le nomine future, si
prevede che l’Assemblea dovrà nominare quali membri del Consiglio Direttivo almeno 2 tra gli
Associati Fondatori nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da 3 membri, almeno 3 tra
gli Associati Fondatori nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da 5 membri, oppure
almeno 4 tra gli Associati Fondatori nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da 7
membri. Gli altri membri del Consiglio Direttivo dovranno comunque essere scelti tra gli
Associati.
11.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i onsiglieri sono rieleggibili.
11.4. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del
Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere nella prima
riunione successiva in ordine alla sua sostituzione per cooptazione.
In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio
Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.
I Consiglieri nominati per cooptazione resteranno in carica sino alla successiva Assemblea, che
provvederà a ratificare la decisione del Consiglio Direttivo o a nuova nomina.

Art. 12- NOMINA DEL PRESIDENTE

12.1 Il Consiglio nomina al Suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente, quest’ultimo con
funzioni vicarie in caso di impedimento o impossibilità di operare del Presidente.
12.1 In caso di dimissioni o di decesso di Consiglieri, il Consiglio, alla prima riunione, potrà
provvedere alla sostituzione con un supplente.

Art. 13 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che
ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno due volte all’anno per
deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, o rendiconto. È convocato mediante
lettera o e-mail contenente l’ordine del giorno, inviati otto giorni prima di quello fissato per
l’adunanza.
13.2. Sono consentite riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype,
videoconferenza, teleconferenza, ecc.) previo accertamento dell’identità dei partecipanti,
permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire
nello stesso, permettendone il voto.
Il Consiglio Dirttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso
di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati
il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tale
caso è necessario che:
– sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari
oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea
sugli argomenti all’ordine del giorno;
– l’eventuale registrazione della riunione in collegamento audio/video dovrà essere
approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
13.3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed
il voto effettivo della maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
13.4. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano per
teleconferenza.
13.5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in caso di
sua ulteriore assenza, Consigliere più anziano.
13.6. Il Presidente all’inizio di ogni riunione nomina un consigliere Verbalizzante pro tempore,
anche diverso dal Segretario-Tesoriere, che redige il verbale che, sottoscritto anche dal Presidente,
viene riportato sull’apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione dell’Associazione,
compresi quelli per l’accettazione di donazioni, eredità, legati e per la dismissione di cespiti.
In particolare, è compito del Consiglio Direttivo deliberare circa l’invito all’ammissione degli
Associati, eventualmente motivandone il rigetto, e predisporre le bozze del bilancio di esercizio
consuntivo, o rendiconto, e preventivo di cui all’articolo 5.
14.2 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo tra i suoi membri,
determinandone i poteri e la durata; inoltre potrà istituire altri comitati operativi o consultivi
delimitandone di volta in volta i poteri e la durata.

Art. 15 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l’Associazione, anche legalmente, nei confronti di terzi ed in giudizio;
cura l’esecuzione delle decisioni e delle direttive dell’Assemblea e del Consiglio e, nei limiti delle
stesse, stabilisce le più opportune modalità per portarle ad attuazione; nei casi di urgenza può
esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

16.1 Gli Associati sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una
volta all’anno entro il 30 aprile mediante lettera o e-mail (contenente data, ora e luogo sia della
prima che della eventuale seconda convocazione, e ordine del giorno), inviati almeno otto giorni
prima di quello fissato per l’adunanza. L’indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello
comunicato dagli Associati al momento dell’Associazione, o modificato in seguito a cura
dell’Associato.
16.2 L’Assemblea deve essere pure convocata quando ne facciano richiesta scritta un quinto degli
Associati.
16.3. Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà
più uno degli Associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.
Gli Associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei
presenti.
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti
di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto e, in tal caso, il
Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.
Ciascun Associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato mediante delega
scritta inviata via email all’Associazione. Ciascun Associato può rappresentare, previa spendita
della delega, sino ad un massimo di tre Associati.
16.4. L’Assemblea Ordinaria:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente il Bilancio Sociale;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli Associati, nei casi previsti dal presente Statuto;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti previsti dal
presente statuto o ritenuti necessari al funzionamento dell’Associazione;
g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla
sua competenza.
16.5. Gli Associati possono essere convocati in Assemblea Straordinaria con le medesime
modalità dell’Assemblea Ordinaria.
16.6. L’Assemblea straordinaria
a) delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo a maggioranza dei due terzi, previo
parere positivo della maggioranza degli Associati Fondatori ancora presenti;
b) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
c) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o allo statuto alla
sua competenza.
16.7. Le Assemblee Straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la
metà più uno degli Associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti e
deliberano con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
16.8. La deliberazione di scioglimento deve essere approvata previo parere positivo della
maggioranza degli Associati Fondatori ancora presenti.
16.9. Per agevolare il coinvolgimento degli Associati è consentita la partecipazione anche
attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, ecc.), nel
rispetto di quanto previsto all’art. 13 del presente Statuto.
Nel computo delle presenze all’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria si tiene conto di coloro
che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
16.10 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice
Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Verbalizzante pro tempore dell’Assemblea
(che può anche essere un Associato differente dal Segretario-Tesoriere). Spetta al Presidente
dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal
Verbalizzante pro tempore dell’Assemblea.
16.11 Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli Associati, anche se
assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
I verbali relativi alle deliberazioni assembleari vengono lasciati per i trenta giorni successivi alla
loro approvazione nella sede legale, a disposizione degli Associati che ne vogliano prendere
visione o che ne richiedano copia via e-mail.

Art. 17 – RAPPRESENTANZA E DELEGA

17.1 Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri su proposta del
Presidente.
17.2 Il Segretario-Tesoriere:
• dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
• cura l’aggiornamento e la tenuta del libro degli Associati, del libro dei verbali delle
Assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
• tiene la cassa dell’Associazione e ne risponde di fronte al Consiglio Direttivo;
• tiene aggiornata la contabilità dell’Associazione, effettua le riscossioni ed i pagamenti,
illustra all’Assemblea il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo predisposti dal
Consiglio Direttivo.

Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

18.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, può essere nominato
dall’Assemblea un Collegio Sindacale composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le
categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì
nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo,
del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice
civile.
18.2 Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, può essere nominato
dall’Assemblea un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito
registro.
18.3 Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la
funzione di revisori legali dei conti.

Art. 12- PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) Associati.
I primi Probiviri sono nominati nell’Atto costitutivo e, successivamente, sono nominati
dall’Assemblea tra gli Associati.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Essi decidono a maggioranza, ex bono et aequo, senza formalità di procedura:
• sui casi di infrazione ai doveri di Associato;
• sui casi di indegnità morale degli Associati su richiesta del Consiglio Direttivo;
• sulle questioni di natura personale fra gli Associati;
• sui casi di rigetto della domanda di ammissione.
I Probiviri possono rendere pareri, con valore non vincolante, su ogni questione di cui siano
investiti da parte del Presidente, di uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno
cinque Associati. L’ammissibilità delle richieste e il contenuto dei pareri sono decisi dai Probiviri
a maggioranza, senza formalità.
I Probiviri procedono su denuncia o segnalazione da parte di singoli Associati. Essi possono
inoltre procedere d’ufficio.
E’ garantita la difesa dell’Associato, sulla base del principio della contestazione e del
contraddittorio.
In relazione alle circostanze oggettive e soggettive, il Collegio dei Probiviri, ove ritenga di non
dover concludere con l’archiviazione, propone una delle seguenti sanzioni, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea:
• la sospensione, per una durata non superiore a tre mesi;
• la dichiarazione di cessazione dell’appartenenza all’Associazione;
• l’esclusione, nei casi di indegnità o di danno grave al prestigio dell’Associazione.
Art. 19 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria delibera in ordine alla devoluzione del
patrimonio associativo, ad altro Ente di Terzo Settore previo parere positivo dell’ufficio di cui
all’articolo 45 del D.lgs. 117/2017, ove applicabile.

Art. 20 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie tra gli Associati e tra gli Associati e l’Associazione, devono essere sottoposte
prioritariamente, salvo disposizioni inderogabili di legge, al giudizio dei Probiviri affinché si
possa tentare di addivenire prontamente alla composizione della lite.
Art. 21 – NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed ai principi generali
dell’ordinamento giuridico italiano.
Approvato, ex art. 16.6. let. b), dall’Assemblea straordinaria in data 13.12.2022

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